Nelle fatture elettroniche l’unico bollo ammesso è quello virtuale.
Per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, il bollo si evidenzia solo nel tracciato e deve essere pagato dall’emittente (ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l’importo corrispondente non deve essere incluso nel campo Imponibile/Importo).
Detto questo, nel menù Aziende – Parametri di base – Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA, sono presenti i campi “Importo minimo” e “Bollo”: occorre valorizzare questi campi per gestire il calcolo del bollo (Importo minimo 77,47 e Bollo 2,00).
Per determinare il superamento dell’importo minimo, la procedura considera l’importo netto delle sole righe con codice di esenzione che ha la specifica opzione “Applicazione bollo” impostato a “S” nel dettaglio della tabella esenzioni iva di contabilità. NB. Per chi ha il piano dei conti battezzato (personale dell’azienda e non standard Passepartout) verificare questo parametro, anche che sia impostato a No sulle esenzioni per le quali non si applica il bollo.
Se nel corpo della fattura, le righe presenti con esenzione iva (con applicazione bollo impostato a “S”) superano l’importo minimo presente nei parametri di base, nel file xml viene riportato il relativo bollo (verranno compilati i campi 2.1.1.6.1 e 2.1.1.6.2) .
Infine, nell’anagrafica del cliente – condizioni e automatismi – condizioni documenti di magazzino, è presente il campo “Addebito bollo” che permette di addebitare il bollo in fattura (questo per soggetti B2B verso i quali si vuole addebitare il bollo).
Per avere un conteggio dei bolli da pagare tramite F24 si può utilizzare la funzione “Stampe – Docuvision – Bollo virtuale”. A tal proposito si ricorda che, con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. Il decreto firmato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede infatti che, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.
Infine si specifica che per tutte le aziende di livello 1Fe, è gestita l’applicazione del bollo virtuale ma non l’addebito che va fatto codificando un articolo di tipo spesa.