Dal 1° gennaio 2021 è cambiato il regime Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative ai beni anti-Covid.
Con l’art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, noto come “decreto Rilancio”, in vigore dal 19 maggio 2020, nell’ambito normativo italiano è stato introdotto un nuovo particolare regime Iva operativo nei riguardi di alcune specifiche tipologie di beni indispensabili per contrastare l’emergenza Covid-19, tra cui mascherine e DPI.
Specificamente, con l’aggiunta del n. 1-ter.1 alla Tabella A, parte II-bis, del decreto Iva, è stata disposta l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5% alle cessioni dei beni .
Mascherine e DPI: operatività pratica in sede di fatturazione
Al fine della coerente e corretta applicazione della particolare esenzione Iva, assume particolare consistenza l’individuazione dell’effettiva data in cui si è concretizzata, ai fini Iva, l’esecuzione, dell’operazione, che per le cessioni dei “beni mobili” coincide con la consegna o la spedizione.
Schematicamente la situazione può essere così rappresentata:
Cessione di mascherine e altri DPI-dispositivi di protezione individuale | |
Se la data di consegna o di spedizione rientra nell’ambito del periodo | si rende operativo il regime Iva |
dal 1° gennaio 2020 al 18 maggio 2020 | con aliquota del 22% |
dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 | di esenzione Iva (operazioni “esenti Iva”, ma con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). |
dal 1° gennaio 2021 | con aliquota ridotta del 5% |
NB: Su Mexal per modificare l’aliquota iva su prodotti anti-covid si deve procedere manualmente oppure in modo massivo (per questa operazione contattare l’assistenza).
Per maggiori dettagli vedi allegato: IVA DPI 2021